Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo possono esserci presentati mediante
 

Ti forniremo una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.

Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della Compagnia in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall'intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l'esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo sopracitato, ci si potrà rivolgere a:

IVASS
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21, 00187 ROMA

Fax: 06 4213 3206

Pec: ivass@pec.ivass.it

corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Compagnia. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.

È possibile reperire il modello per presentare un reclamo all'IVASS sul sito www.ivass.it, alla Sezione PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS devono contenere:

  1. nome, cognome e domicilio dell'esponente, con eventuale recapito telefonico;
  2. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
  3. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  4. copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Resta salva comunque per chi ha presentato reclamo la facoltà di ricorrere all' Autorità Giudiziaria.

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il Cliente può cercare, e in alcuni casi è necessario che cerchi, un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Per la risoluzione di controversie relative a sinistri R.C. Auto si può ricorrere:

  • alla Conciliazione paritetica nei casi di diniego di offerta o di offerta non congrua, anche se accettata a titolo di acconto, purché la richiesta di risarcimento non sia superiore a euro 15.000,00. La Conciliazione paritetica nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori e per accedere alla stessa il consumatore può rivolgersi ad una delle associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti www.ivass.it (alla sezione "Per il Consumatore") e www.ania.it (alla sezione "Consumatori"). Per maggiori informazioni, puoi consultare anche la sezione del nostro sito dedicata "CONCILIAZIONE PARITETICA RC AUTO".

Per la risoluzione delle controversie relative a polizze danni e vita si può ricorrere

  • alla Mediazione (L. 9/8/2013, N. 98) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it
  • alla Negoziazione Assistita (L:10/11/2014, N. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia

Per la risoluzione di controversie relative alle sole polizze danni, ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si può ricorrere

  • all'Arbitrato in caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, demandando la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.